Il tema della prevenzione sul luogo di lavoro, sia essa prevenzione infortuni, comportamenti scorretti o furti, è legato alla possibilità di controllare le attività da parte del datore di lavoro che ha il diritto / dovere di mettere in atto ogni misura necessaria.
Il controllo visivo diretto delle aree di lavoro - incluse le corsie del magazzino - mediante addetti o preposti (identificati come tali) è sempre possibile; al contrario il controllo mediante apparecchi audiovisivi, con o senza registrazione di suoni e/o immagini, ha diversi limiti previsti dall’articolo 4 della Legge 300 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni il c.d. Statuto del Lavoratori.
L’acquisizione di immagini e suoni sul posto di lavoro è possibile solo in questi casi:
Esigenze produttive ed organizzative: ad esempio la telecamera montata in testa alle forche del muletto per facilitare le operazioni di movimentazione oppure macchinari in condizioni ambientali “difficili” che devono essere comunque sorvegliati.
Esigenze di sicurezza sul lavoro: attività a rischio di rapina banche, gioiellerie, orafi …
Esigenze di protezione del patrimonio aziendale: le c.d. Sopravvenienze Passive (ammanchi di inventario per eventi imprevedibili come danni o furti) sono una voce molto alta soprattutto in depositi di merce di valore come alcoolici o esercizi di vendita al dettaglio come i supermercati.
Prima di procedere all’installazione l’azienda dovrà trovare un accordo con le RSU / RSA o, in alternativa, avere l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
L’azienda dovrà anche informare i dipendenti della presenza degli apparecchi audiovisivi, degli scopi per cui sono stati installati e di chi ne tratta le informazioni. Se i locali videosorvegliati fossero accessibili da esterni - ad esempio gli autisti che consegnano o caricano - dovrà installare appositi cartelli informativi visibili all’ingresso.
Le recenti integrazioni alla normativa specificano che gli audiovisivi collegati a smartphone, tablet, computer portatili ma anche videocitofoni o rilevatori di presenza a riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale sono esenti da questa norma e quindi possono essere introdotti sul luogo di lavoro senza necessità di autorizzazioni specifiche.
I dispositivi vanno installati in luoghi obbiettivamente “a rischio” e non in aree sensibili come bagni o spogliatoi.
Dato che abbiamo la compressione del diritto alla riservatezza il legislatore prevede che questo debba avvenire per reali necessità e non per intenti persecutori, senza proporzione o per mero controllo delle prestazioni del lavoratore: se è corretto installare la telecamera tra le corsie di un magazzino dove sono possibili dei furti, non è legittimo orientare le riprese sull’area relax per controllare i tempi delle pause o captare i discorsi.
Il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 300/1970 e successive modificazioni ed integrazioni comporta gravi conseguenze civili e penali per gli amministratori dell’azienda, oltre all’impossibilità di portare le immagini a prova in giudizio; di converso le immagini ottenute rispettando la normativa possono essere utilizzate anche per provvedimenti disciplinari.
Naturalmente è sempre possibile l’installazione e l’acquisizione da parte delle Forze dell’Ordine nell’ambito di attività investigativa.
C.B. febbraio 2025
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