Normative Antincendio per la Progettazione del Magazzino

La normativa di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica numero 151 del primo agosto 2011 che definisce i Locali sottoposti al Controllo dei Vigili del Fuoco e cioè i locali con superficie lorda superiore a 5.000 metri quadrati e con quantitativo di merci combustibili superiore a 5.000 kg. Siamo in presenza di norme di tipo generale: indipendentemente dalla tipologia della merce, tutti i depositi con le due caratteristiche sopracitate sono soggetti al controllo VVFF.
 
Lo stesso DPR 151/2011 stabilisce nell’Allegato 1 limiti specifici per alcune tipologie di materiale particolarmente rischiosi: gas infiammabili, prodotti esplodenti, eccetera che li sottopone al controllo VVFF anche se la superficie / il quantitativo sono inferiori ai limiti di 5.000 mq e 5.000 kg.
 
Il controllo dei VVFF è sia in fase progettuale che operativa
 
I controlli durante la progettazione dell’immobile sono in funzione della tipologia dell’attività ed al livello rischio e si dividono in:
 
tipo A
Attività a basso rischio o standardizzate: p. es. attività recettive tra 25 e 50 posti letto
Non è necessario il parere preventivo dei VVFF sul progetto; il costruttore presenta la SCIA e i VVFF possono fare un controllo a campione entro 60 giorni, di cui il costruttore può richiedere il verbale.
 
tipo B
Attività a medio rischio: p. es. locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso tra 600 mq e 1.500 mq
È necessario il parere preventivo dei VVFF sul progetto che si deve esprimere entro 60 giorni; ottenuto il parere il costruttore presenta la SCIA e i VVFF possono fare un controllo a campione entro 60 giorni dalla presentazione, di cui il costruttore può richiedere il verbale.
 
tipo C
Attività a rischio elevato: p. es. teatri con capienza oltre 100 persone
È necessario il parere preventivo dei VVFF sul progetto che si deve esprimere entro 60 giorni; ottenuto il parere il costruttore presenta la SCIA e i VVFF devono fare il sopralluogo di verifica; il costruttore riceve il Certificato di Prevenzione Incendi.
 
Nota Bene: la SCIA di cui sopra è specifica per la parte antincendio e non va confusa con la SCIA edilizia.
 
Durante l’esercizio dell’attività gli immobili soggetti al controllo VVFF sono sottoposti a visite periodiche che verificano la conformità degli impianti, segnalano le anomalie ed impongono – se è il caso – delle manutenzioni straordinarie. Tutte queste annotazioni sono fatte in un registro apposito con l’obbligo di tenuta e sanzioni per la mancata osservanza.
 
Le attività non soggette al Controllo VVFF sono, per esclusione, quelle al di sotto i limiti del DPR 151/2011 o non presenti nell`Alegato 1
 
 
C.B. giugno 2025
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