Gestione di merci pericolose - il "Magazzino Seveso"

Oltre che per il trasporto, anche per lo stoccaggio di merci pericolose ci sono regole severe e dettagliate: oggi facciamo una carrellata sui principi generali.
 
il “Magazzino Seveso”, è un immobile costruito, attrezzato e gestito seguendo normative specifiche per la sicurezza dell’ambiente, del personale e della comunità.
 
La denominazione “Magazzino Seveso” deriva dalla c.d. “Legge Seveso” nr. 82/501/CE e successive modifiche, una normativa Europea creata a seguito del disastro causato nel 1976 dall’azienda ICMESA nella località omonima allora in provincia di Milano ed ora in provincia di Monza-Brianza con la diffusione nell’ambiente di diossina, una sostanza velenosissima.
Questi immobili sono impropriamente detti “Magazzino ADR” da (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) che è una disciplina di trasporto e non sul deposito. 
 
La costruzione del magazzino deve rispondere alle esigenze specifiche legate alla tipologia di prodotto ed i rischi ad esso connessi: ad esempio se liquidi andranno predisposte apposite vasche contenitive, se in polvere andranno creati ambienti a pressione negativa, se esplosivi bisognerà evitare ogni innesco eccetera
 
Tutti i magazzini comunque dovranno essere dotati di dispositivi antincendio avanzati come estintori automatizzati, strutture e portoni resistenti a fuoco e calore, locali compartimentati in modo da circoscrivere il danno.
 
La normativa Seveso prevede inoltre la tracciabilità accurata della marce in arrivo e partenza, dei certificati, delle schede tecniche e del posizionamento all'interno dell’immobile.
 
L’azienda che gestisce materiali pericolosi deve predisporre un piano di Valutazione del Rischio e procedure per la prevenzione, addestramento degli addetti, gestione dei piani di emergenza e contenimento ed infine per informare la popolazione e le autorità (sull’esperienza del disastro di Seveso dove la popolazione venne informata con giorni di ritardo).
 
Da ultimo la direttiva Seveso impone l’obbligo di monitorare costantemente i parametri ed avere dispositivi automatici di allarme e contenimento (chiusura delle aperture, allerta …); naturalmente tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della normativa dovranno essere adeguati.
 
La normativa Seveso II (96/82/CE) modifica il concetto di applicabilità della normativa a tutte quelle attività in cui determinate sostanze sono presenti sul sito in determinate quantità. Inoltre introduce il concetto di “effetto domino” nella valutazione dei rischi: se più aziende sono concentrate nella stessa zona il rischio aumenta esponenzialmente e quindi il concetto di “controllo dell’urbanizzazione” identificando aree vulnerabili in caso di esposizione alla contaminazione ed intervenendo sui piani regolatori.
 
La Direttiva Seveso III (2003/105/CE) aggiorna l’elenco delle sostanze e dei limiti quantitativi, oltre che inasprire le sanzioni in caso di inosservanza.
 
C.B. giugno 2025
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