La fonte è il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che disciplina l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE su diversi aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
La norma non entra nei dettagli ma sancisce comunque l’obbligatorietà delle pause per i lavoratori che sono impiegati oltre le 6 ore continuative, mentre lascia alle varie Contrattazioni Collettive o aziendali i dettagli.
Lo scopo principale della Pausa è il Recupero delle Energie Psicofisiche del Dipendente, ma anche la possibilità di consumare bevande ed alimenti e – se applica – interrompere o attenuare lo svolgimento di mansioni monotone e ripetitive.
In mancanza di Accordo diverso la pausa sarà di 10 minuti ogni 6 ore continuative e collocata in un periodo definito dalla Direzione, tenuto conto delle esigenze aziendali. Le Pause sono un Diritto del lavoratore di tipo “indisponibile” cioè il dipendente non vi può rinunciare nemmeno dietro compensazione economica.
Quasi tutti i CCNL prevedono che, in caso di organizzazione della Produzione secondo la tipologia della “Giornata Spezzata” ovvero quando sia prevista una “interruzione pranzo” le pause siano accorpate ad essa.
Il dipendente può scegliere se trascorrere la pausa sul posto di lavoro oppure altrove a meno che non sia previsto diversamente a norme aziendali o del CCNL.
A meno di diversa regolamentazione dei CCNL, previsione del DVR o accordi aziendali specifici, la pausa “standard” da 10 minuti ogni 6 ore non è retribuita; se accorpata alla “pausa pranzo” l’eventuale buono pasto / servizio mensa / indennità non costituisce retribuzione.
Per le categorie di lavoratori particolarmente a rischio di infortuni, tra cui gli addetti alla movimentazione dei carichi e cioè gli operatori del magazzino, bisogna anche considerare anche le previsioni del Decreto Legislativo n. 81 del nove aprile 2008 “Tutela della Salute e della Sicurezza sul Luogo di Lavoro” di cui abbiamo già parlato diverse volte.
Il DL 2008/81 prevede innanzitutto l’obbligo dell’Analisi del Rischio, la cui valutazione spetta obbligatoriamente al Datore di Lavoro:
- Il Lavoratore è definito “Esposto a Rischio Salute” se può entrare in contatto con sostanze o situazioni ambientali che danneggiano in modo temporaneo o permanente la sua salute.
- Il Lavoratore è definito “Esposto a Rischio Sicurezza” se può subite infortuni che portano a lesioni guaribili o permanenti.
- Ci sono poi i c.d. “Rischi Trasversali” che sono legati all’organizzazione dell’azienda ed alla sua gestione: l’esempio tipico è lo stress lavoro-correlato.
A seguito dell’Analisi del Rischio l’azienda preparerà il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) il quale potrà prevedere dei momenti di recupero necessari per l’integrità psico-fisica.
L’esempio più comune è quello dei videoterminalisti che devono abbandonare lo schermo per 15 minuti ogni due ore; questi periodi devono essere perentoriamente fruiti ogni due ore, sono retribuiti e l’operatore può essere assegnato ad altri compiti. Non sono “pause” vere e proprie che il dipendente può gestirsi in autonomia. Ovviamente il lavoratore non può passare il tempo guardando lo schermo del cellulare …
Il tempo di recupero per l'integrità psico-fisica è retribuito per tutti i dipendenti per cui esso è previsto dal DVR, con interruzione delle attività programmata all’interno delle attività produttive. In questi casi il dipendente è libero di gestirsi il tempo come crede.
C.B. aprile 2025
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