Novita' sul Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - Attivita' Produttive in Locali Sotterranei o Semisotterranei

Prima delle recenti modifiche legislative le attività produttive in locali sotterranei o semisotterranei erano proibite dall’articolo 65 del Decreto Legislativo 81 / 2008 “Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro”
Il motivo è facilmente intuibile: nei locali sotterranei / semisotterranei spesso mancano illuminazione, ventilazione e, di conseguenza esiste un serio rischio di esposizione ad agenti nocivi.
 
I libri sulla rivoluzione industriale raccontano di botteghe in cantine buie, senza ventilazione in cui dei poveri lavoratori – magari pure minori – faticavano 12 ore al giorno in condizioni malsane.
 
Facciamo un salto ai giorni nostri e l’articolo 65 del DL 81 / 2008 è stato novellato dalla legge 203 / 2004 entrata in vigore il 12 gennaio 2025 con modifiche radicali. Il Legislatore si rende conto da un lato dell’evoluzione tecnologica permette di avere locali interrati perfettamente salubri e dall’altro vuole limitare il consumo di suolo causato da nuovi insediamenti produttivi.
 
Mentre prima tutte le attività produttive erano vietate salvo “deroghe specifiche concesse dall’ASL” (peraltro limitatissime) dal 12 gennaio 2025 le attività produttive sono sempre permesse se si rispettano determinate condizioni:
-          le attività non devono dare luogo ad “emissioni di agenti nocivi” cui l’allegato IV del DL 81 / 2008 come ad esempio: verniciatura, saldatura, prove motori a combustione interna, lavanderie, riscaldamento di polimeri plastici, uso solventi eccetera
-          l’immobile sotterraneo / semisotterraneo rispetta i parametri urbanistico - edilizi quali: destinazione d’uso, agibilità, igienico-sanitari, ventilazione, illuminazione, clima, accessibilità, impianti eccetera
 
Dal punto di vista pratico il Datore di Lavoro che voglia adibire locali sotterranei / semisotterranei ad attività produttive dovrà inviare una PEC alla sede del locale Ispettorato Nazionale del Lavoro (non piu' all'ASL) competente informando della decisone ed allegare:
 
-          la relazione tecnica sull’attività produttiva che evidenzi la mancanza di emissione di agenti nocivi
-          una dichiarazione asseverata da parte di un professionista iscritto all’albo che certifichi l’idoneità urbanistica e sanitaria
-          il certificato di agibilità
-          certificati degli impianti elettrico, clima ecc.
-          documentazione attestante la conformità alle normative di ventilazione, illuminazione, microclima
 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 30 giorni di tempo per richiedere “ulteriori informazioni” in caso di documentazione carente o incompleta; entro lo stesso termine l’Ispettorato può comunicare il diniego all’utilizzo dei locali, motivando la decisione. Trascorsi 30 giorni senza risposte da parte dell’INL si può procedere con l’inizio delle attività.
 
Come tutti i locali produttivi, anche i locali sotterranei / semisotterranei dovranno rispettare le normative su vie di fuga, antincendio ecc. inoltre andranno adottate tutte le misure atte ad impedire il formarsi di muffe ed umidità di risalita che, oltre a rendere l’ambiente insalubre, potrebbero rovinare arredi ed attrezzature.
 
Sicuramente l’attività di magazzino, confezionamento ed assemblaggio (ove non vengano emessi agenti nocivi) rientra tra quelle ammesse dalla novella dell’articolo 65 del DL 81 / 2008 quindi locali sotterranei e semisotterranei potranno essere adibiti a questo scopo con notevole risparmio di tempi e denari rispetto ad una nuova costruzione in superficie.
 
C.B. marzo 2025
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