la Cassetta per il Pronto Soccorso nei Magazzini

Anche in questo caso, la fonte legislativa principale è il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 numero 81 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, che è il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
 
L’articolo 43 del DL 81 / 2008 obbliga il datore di lavoro a prendere “i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
 
Oggi esaminiamo le dotazioni obbligatorie, con particolare riguardo ai magazzini. La norma fa riferimento al Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 nr 388 per individuare di tipo di attività, fattori di rischio e numero di addetti e dividere le aziende in 3 categorie:
 
Gruppo A: alto rischio Centrali termoelettriche, settore nucleare, miniere, fabbricazione di esplosivi, storicità di infortuni INAIL con esito invalidità permanente con indice superiore a 4, aziende agricole con oltre 4 addetti
 
Gruppo B: tutte le aziende che non rientrano nel Gruppo A ma hanno 3 o più di 3 addetti
 
Gruppo C: tutte le aziende che non rientrano nel Gruppo A e che hanno meno di 3 addetti
 
Le attività di magazzino di prodotti "non ad alto rischio" hanno una storicità INAIL attorno al 3.5 (dati disponibili al momento della redazione di questo articolo) quindi rientrano nel gruppo B se hanno almeno 4 addetti o nel gruppo C se hanno 3 addetti o meno
 
Identificata la categoria di appartenenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di dotare i locali di questi presidi, destinati ad essere utilizzati in attività di “primo soccorso” nel caso di eventi che richiedano cure e medicazioni.
 
La cassetta che contiene i presidi di Pronto Soccorso sarà di colore brillante – generalmente arancio – e va posizionata in posizione ben visibile e facilmente accessibile a tutti.
La sua posizione va segnalata con appositi cartelli e viene richiamata nelle planimetrie dedicate alle situazioni di emergenza che includono la posizione degli allarmi, le vie di fuga eccetera.
La cassetta non va mai messa sotto chiave o bloccata con dispositivi che ne possano rendere difficile l’apertura né andranno depositati materiali avanti ad essa che ne rendano difficile l'accesso. 
Il datore di lavoro dovrà curare che le condizioni ambientali (temperatura, umidità ecc.) non siano tali da rovinare il contenuto.
 
Gli specialisti raccomandano che la cassetta sia di tipo “trasportabile” e non fissa: meglio avere tutto sul posto dove serve.
 
I presidi contenuti nelle cassette “Gruppo B” sono elencati nell’allegato 1 del citato DM 388 / 2003; il materiale obsoleto / scaduto o utilizzato – se monouso – va reintegrato a cura dell’addetto aziendale al primo soccorso, nominato dal datore di lavoro. Il reintegro non deve essere per forza fatto con prodotti della stessa marca e tipo ma può essere fatto con presidi equivalenti.
 
In caso di inosservanza delle norme sulla Cassetta di Primo Soccorso (assenza della stessa oppure contenuto non conforme p. es. presidi scaduti) sono previste sanzioni come multa ed arresto a carico del datore di lavoro e degli incaricati.
 
C.B. marzo 2025
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