Decreto Legge 159 / 2025 convertito con la Legge 198 / 2025: impatto sulle attività di magazzino
il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, numero 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025
Vediamo cosa potrebbe cambiare nelle attività di gestione del magazzino anche in appalto:
- Tesserino / Badge con tecnologia anticontraffazione mediante QR code, RFID eccetera. Creati con lo scopo di intercettare facilmente le situazioni di irregolarit.
Al momento sono obbligatori per i soli cantieri edili anche in appalto; tuttavia la norma prevede comunque la possibilità di estensione ad altri ambiti lavorativi.
- modifica del art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08: scale verticali permanenti con lunghezza superiore a 5 metri ed inclinazione superiore ai 75 gradi devono essere dotate di gabbia di sicurezza o di sistemi anticaduta individuali idonei per l’uso specifico come previsto dall’art 115 dello stesso decreto. Detti dispositivi sono obbligatori e, se il Documento di Valutazione dei Rischi ne ravvisa la necessità, vanno obbligatoriamente adottati anche per scale di lunghezza inferiore a 5 metri e/o inclinazione inferiore a 75 gradi.
Per le scale fisse installate prima della fine di ottobre 2025 l’adeguamento è obbligatorio entro fine gennaio 2026
- nel caso di mancanza di “Patente a Crediti” la sanzione è raddoppiata; nei casi più gravi i punti vengono tolti immediatamente all’atto della notifica del verbale senza attendere la condanna
- per i lavori in quotaandranno preferiti sistemi di protezione collettiva (parapetti, reti, sottopalchi, ponteggi, pareti ecc.); ove ciò non fosse possibile andranno adottati sistemi individuali con fissaggio ad un “punto di ancoraggio sicuro” quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta
La norma specifica anche che andranno preferiti i dispositivi ai punti a) b) e c) mentre il dispositivo al punto d) verrà adottato solo come extrema ratio quando gli altri dispositivi non siano realizzabili
- viene modificato l’art 15 del D.Lgs. 81/08 che prevede specificamente la “programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori” ma non obbliga la tenuta di un documento di valutazione.
- sarà invece obbligatorio – previa emanazione del Decreto di Attuazione – la tenuta di un Registro dei Mancati Infortuni da annotare nelle imprese con più di 15 dipendenti e delle relative azioni correttive. Lo scopo è di analizzare i dati inviandoli ad una Centrale per l’analisi dei dati aggregati e l’emanazione di un Rapporto Annuale con suggerimenti e proposte di miglioramento anche alle Normative Nazionali.
- le visite mediche periodiche saranno sempre organizzate durante l’Orario di Lavoro.
- sono sempre permessi controlli medici a sorpresa in presenza di “ragionevole motivo” di ritenere che l’addetto si trovi sotto l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare se impegnato in attività rischiose.
C.B. gennaio 2026
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