Circolare INL nr. 1 del 23 febbraio 2026

Si tratta di un documento emesso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con dei commenti per l’applicazione del  D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”
 
 
La Vigilanza dell’Ispettorato si concentrerà sulle imprese che operano in subappalto “in via prioritaria” sia pubblico che privato.
 
 
Dal 31 ottobre 2025 le Notifiche Preliminari dei cantieri devono includere anche l’elenco di tutte le imprese che operano in subappalto sul cantiere con i dati completi.
 
 
La circolare specifica che il Badge Digitale di Cantiere, introdotto dal D.L. nr. 159/2025, non sostituisce la tessera già prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 ma la integra con un codice univoco anticontraffazione che può essere verificato anche sul campo tramite il Sistema Informatico per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
 
L’obbligo riguarda tutti gli operatori sul cantiere indipendentemente dal tipo di attività che svolgono, anche lavoratori autonomi.
 
L’obbligo del Badge Digitale non è quindi limitato alle imprese edili ma a tutti gli addetti che lavorano sul cantiere. Un decreto specifico identificherà altri ambiti di applicazione dove il rischio per i lavoratori rende necessario il Badge Digitale: per esempio i Lavori in Quota.
 
 
Abbiamo già detto della Patente a Crediti: la circolare 1/2026 dell’INL ribadisce la stretta su controlli e sanzioni per gli illeciti commessi dall'entrata in vigore del D.L.159/2025.
 
 
Dal primo aprile 2026 l'azienda può inviare telematicamente via portale SIISL le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’Art 9 bis del D.L 510/1996 e cioè sulla assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro. 
 
 
L’amministratore dell’impresa deve dotarsi obbligatoriamente di un Domicilio Digitale diverso da quello dell’azienda; la comunicazione di detto indirizzo era da fare al Registro delle Imprese entro fine 2025.
 
 
L’impresa ha l’obbligo di indicare nel Documento di Valutazione dei Rischi i DPI, inclusi gli abiti e gli indumenti da lavoro che assumono dette caratteristiche; il DVR deve contenere le modalità e l’ambito del loro utilizzo. Durante le verifiche ispettive verrà accertato il rispetto della norma.
 
 
C.B marzo 2026
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