Alcuni mesi fa abbiamo parlato Decreto-Legge 31 ottobre 2025, numero 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”), convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025
Oggi approfondiamo le modifiche che questo Decreto-Legge apporta all’Art. 41 del D. Lgs. 81/2008, introducendo, al 2° comma, la lettera e-quater) che prevede esplicitamente la possibilità di una “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope ...” la cosiddetta “visita a sorpresa”.
Questa normativa si applica alle persone addette a mansioni che comportano un rischio "per la sicurezza, incolumità e salute dei terzi”. Tra le attività individuate esplicitamente si trovano la guida di automezzi ma anche di mezzi di movimentazione materiale come muletti, carrelli, gru, carriponte eccetera quindi si applica pienamente agli addetti al magazzino. L’Azienda avrà cura di inserire il controllo dell’assunzione di alcool / sostanze del Documento di Valutazione dei Rischi.
Secondo la norma gli Accertamenti di Primo Livello possono essere fatti:
- In sede di affidamento del dipendente alla mansione
- Durante la visita per l’accertamento periodico dell’idoneità alla mansione
- In caso di “ragionevole motivo” che il dipendente possa essere sotto l’effetto di alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope l’azienda può fare richiesta di Accertamenti al Medico Competente in qualsiasi momento
- A seguito di incidente se esiste il “ragionevole motivo” che l’evento si sia verificato a causa dell’assunzione di dette sostanze oppure, di converso, per escluderlo
- Accertamento di monitoraggio: nel caso di sospensione per accertata assunzione di alcoolici, stupefacenti o sostanze psicotrope, l’azienda può disporre un accertamento al momento del ritorno alla mansione.
Gli accertamenti di primo livello avranno luogo sul posto di lavoro mediante alcool-test (breathalizer: il c.d. “palloncino”) ma anche analisi di sangue / urine / capelli alla ricerca dei biomarcatori indice di consumo e dipendenza da alcool, stupefacenti o antidepressivi come le benzodiazepine.
Nel caso del “ragionevole motivo” l’azienda ha facoltà di richiedere la visita medica in qualsiasi momento quindi anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa o durante la stessa: la ratio della norma è tutelare l’incolumità delle persone quindi gli accertamenti andranno fatti immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile con la possibilità da parte della parte datoriale di sospendere cautelarmente il lavoratore in attesa degli esiti.
Ovviamente i controlli restano sempre di competenza dei servizi sanitari pubblici per il territorio oppure – se presente – del medico competente per l’azienda.
Cosa succede se il dipendente risulta positivo al test di Primo Livello ?
La prima conseguenza è l’allontanamento dalla mansione e la sospensione immediata; il dipendente viene invitato ad effettuare gli Accertamenti di Secondo Livello presso la Struttura Sanitaria Competente. Questi esami sono più approfonditi e permettono di identificare con certezza sia la sostanza che le modalità di assunzione.
In caso di esito negativo agli Accertamenti di Secondo Livello la Struttura Sanitaria comunica al Medico Competente per l’Azienda che il dipendente è idoneo alla mansione.
In caso di esito positivo invece, il dipendente andrà incontro ad una sospensione dalla mansione di 6 mesi con obbligo di monitoraggio cautelativo: il dipendente ritornerà idoneo dopo che gli accertamenti hanno dato esiti negativi.
In caso di esito positivo anche ai marcatori da dipendenza la Struttura Sanitaria deve informare il Medico Competente ed avviare la persona al locale Servizio per le Dipendenze per un percorso di cura e riabilitazione. A fine cura il Medico Competente, vista la documentazione del SerD che certifica la “fine trattamento con remissione completa”, farà l’Accertamento di Monitoraggio prima di dichiarare il dipendente nuovamente idoneo alla mansione.
Vale la pena ricordare che l’incapacità sopra citata non è solo causata da sostanze illegali ma da tutte quelle sostanze che riducono il livello cognitivo e/o limitano la capacità di attenzione della persona con conseguenti rischi per la sicurezza. In particolare, l’assunzione di farmaci come, ad esempio, gli antidepressivi dietro prescrizione medica sebbene perfettamente legale può rendere il lavoratore inabile alla mansione.
Il dipendente ha l’obbligo di segnalare Medico Competente ogni assunzione di farmaci / sostanze che possono renderlo inabile al ruolo o che comunque possono compromettere le capacità psicofisiche anche parzialmente.
C.B. aprile 2026