Il Garante per la Privacy sanziona l’Azienda che geolocalizza i dipendenti in “Smart Working”

È di questi giorni la notizia che il Garante della Privacy ha sanzionato un’Azienda che promuove lo Sviluppo Agricolo della Regione Calabria perchè geolocalizzava i dipendenti in Smart Workinig
 
Vediamo cosa è successo: tra i dipendenti e l’azienda sono stati conclusi dei contratti individuali grazie ai quali alcuni lavoratori – circa un centinaio – sono autorizzati ad operare in “Smart Working”, rectius: lavorare “da remoto”.
 
Nei singoli accordi il dipendente dichiarava l’indirizzo da cui avrebbe prestato l’attività lavorativa. Al dipendente veniva consegnato un dispositivo adatto alla funzione con la capacità di collegarsi alla rete fissa / mobile e fornire la prestazione.
 
L’azienda aveva attivato dei controlli mirati con cui chiedeva al dipendente di attivare la procedura di geolocalizzazione per verificare la corrispondenza tra la posizione e l’indirizzo dichiarato; il Garante ha ritenuto tale procedura lesiva della dei Diritti dei Lavoratori perché monitorava la posizione del tramite app installata sul dispositivo in dotazione senza che esistesse un’adeguata base giuridica e in assenza dell’informativa prevista dalle norme.
 
Nell’irrogare la sanzione il Garante ha inoltre specificato che le attività di controllo “non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale”
 
Il dipendente aveva ricevuto un addebito per “inosservanza nei tempi e nelle modalità delle procedure previste dal regolamento … in particolare la discordanza tra ubicazione dichiarata e geolocalizzazione verificata durante l’ispezione” cui ha fatto ricorso tramite reclamo al Garante.
 
La sanzione comminata dal Garante è di 50.000 Euro e l’azienda ha dichiarato che:
 
-          La geolocalizzazione è necessaria per esigenze organizzative dell’azienda
-          La procedura di geolocalizzazione tramite dispositivo era stata concordata con le Rappresentanze Sindacali
-          L’autorizzazione al Lavoro da Remoto includeva la posizione dichiarata nell’accordo dal dipendente e specificamente autorizzata dall’azienda
-          Il giorno della verifica il dipendente aveva dichiarato di trovarsi nella posizione indicata sull’accordo
-          La discordanza tra posizione dichiarata e rilevata dall’ispettore tramite geolocalizzazione è dell’ordine di alcune decine di km
-          Il provvedimento disciplinare è stato attivato per la dichiarazione mendace
-          Comunque non vi è stata nessuna sanzione per il lavoratore
 
Ad ogni buon conto l’Azienda informa di aver sospeso la procedura di trattamento sanzionata ed ha avviato un percorso di completamento della conformità alla normativa sulla Protezione di Dati Personali.
 
C.B. maggio 2025.
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