Gestione del Magazzino - Cenni Legali

La responsabilità di chi gestisce il magazzino deriva dalla regola generica dell’Art. 2043 del Codice Civile che recita “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”. La conseguenza è che se ci sono stati danni ingiusti alla merce in deposito il gestore del magazzino deve risarcire.

Il gestore del magazzino con merce di proprietà di terzi ne diventa il depositario, con conseguente responsabilità sulle cose in custodia come previsto dall’Art. 1768 del Codice Civile. Lo stesso articolo prevede che il criterio per valutare la responsabilità sia quello della diligenza del buon padre di famiglia che può essere spiegato nella cura per evitare il danno alle cose di terzi come se fossero proprie, quindi adottando tutti quegli accorgimenti necessari per evitare danni che si adotterebbe nei confronti dei beni personali.

All’atto pratico il gestore del magazzino dovrà, ad esempio, curare la chiusura dei locali per evitare furti, dovrà mantenere le condizioni igienico-ambientali per evitare ammaloramenti, dovrà istruire il proprio personale sul modo migliore per manipolare la merce per evitare danni eccetera.

Sin qui le norme basi del Codice Civile; naturalmente il committente proprietario della merce e il gestore del magazzino potranno accordarsi per condizioni diverse e più gravose, per esempio richiedendo specifici accorgimenti per la prevenzione dei furti.

Naturalmente il Datore di Lavoro, nel nostro caso il gestore del magazzino con merce di terzi, è sempre responsabile dei danni causati dai propri dipendenti: come disposto dall’Art. 2049 “i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

Il linguaggio è superato ma il concetto è stringente:

-          esiste una responsabilità indiretta e oggettiva dell’imprenditore gestore del magazzino per fatto del dipendente che ha causato un danno ai beni in custodia

-          per evitare la responsabilità l’imprenditore non può provare la sua mancanza di colpa né il caso fortuito né di non aver potuto impedire l’evento dannoso

Conclusione: l’imprenditore gestore del magazzino è sempre responsabile per quello che accade alle cose in custodia, sia per causa “esterna” (furti, eventi atmosferici …) che per causa “interna” (dipendenti).

La raccomandazione è di stipulare una polizza con primaria compagnia assicurativa.

C.B. gen 2025

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