DPI - Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori del magazzino
Con l’acronimo D.P.I. (da pronunciare all’italiana, non all’inglese) identifichiamo tutti i quegli indumenti, abiti, accessori e dispositivi destinati ad essere indossati per la protezione anche parziale della persona.
La prevenzione può essere nei confronti di pericoli generici, rischi specifici ed eventuali eventi accidentali e questi dispositivo sono destinati alla riduzione del rischio che minaccia potenzialmente la sicurezza e/o la salute degli addetti sul luogo di lavoro
La fonte legislativa principale è il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 numero 81 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, che è il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Il Legislatore ha diviso i DPI con diversi criteri:
- In base a cosa sono destinati a proteggere: ad esempio le vie aeree, le mani, il capo ecc.
- In base alla natura del rischio protetto abbiamo 3 categorie
DPI di prima categoria
Destinati a proteggere da rischio “basso”: eventi che possono causare danni solo lievi e reversibili
Ad esempio: ad esempio indumenti a protezione contro il rischio di piccole abrasioni superficiali.
DPI di seconda categoria
Gli altri DPI che non appartengono né alla prima né alla terza categoria
Ad esempio: gilet ad alta visibilità
DPI di terza categoria
Destinati a proteggere da rischio di “danni gravi / permanenti / morte”
Ad esempio: imbrago per proteggere dal rischio di caduta dall’alto
Le caratteristiche di questi dispositivi assieme all’alto rischio ambientale che ne impongono l’adozione, rendono obbligatori formazione ed istruzioni specifiche affinché la protezione sia efficace.
L’art. 77 comma 5 del DL 81 / 2008 obbliga il Datore di Lavoro a mettere a disposizione dei dipendenti corsi tenuti da Enti Terzi che siano Accreditati come Formatori: oltre al corso iniziale sono previsti aggiornamenti periodici; in entrambe sono previste lezioni teoriche e pratiche.
Il dipendente ha l’obbligo di frequentare i corsi, osservare le istruzioni aziendali e mantenere i DPI assegnati in perfetta efficienza segnalando eventuali difetti.
Sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi i Responsabili Aziendali identificheranno le aree dove sono necessari i Dispositivi di Prevenzione e, di conseguenza, disporranno obblighi ed istruzioni per l’utilizzo.
Lo stesso documento indicherà le revisioni e manutenzioni periodiche come anche i criteri per le sostituzioni del materiale.
Da ultimo il Datore di Lavoro verificherà che tutti gli utilizzatori sono pienamente informati su rischi e modalità di utilizzo con apposite indicazioni visive.
Nella scelta di acquisto di un DPI – ad esempio dei guanti – il responsabile valuterà:
- se il Dispositivo è adatto allo scopo di proteggere dai rischi specifici indicati nel Documento, con l’analisi della Scheda Tecnica del Prodotto
- se il Dispositivo è ergonomico e facile da indossare / togliere anche da parte di un terzo in caso di emergenza
- se il Dispositivo è compatibile con altri DPI che vanno indossati contemporaneamente
- se il Dispositivo è dotato di Marcatura CE e risponde alle norme e gli standard obbligatori
Seguendo l’esempio di sopra: sul mercato esistono migliaia di varietà di “guanti da lavoro” ma solo alcuni soddisfano le esigenze di Protezione dai Rischi relativi alla condizione specifica.
C.B. marzo 2025